SuperBonus

No Superbonus per gli edifici con unico proprietario, se non prevale l’abitativo.

La superficie delle pertinenze non si considera nei calcoli della prevalenza abitativa. E se prevale il non residenziale gli edifici con unico proprietario e da due a quattro unità immobiliari si comportano diversamente dai condomini.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che “possibile fruire del superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%. Sono escluse la possibilità di beneficiare del superbonus per le spese relative ad interventi realizzati sulle singole unità non residenziali”.

Ma nei condomini questa regola non vale: fin dalla circolare 24/E/2020 in questo caso “è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari abitative”. Negli edifici “monoproprietario” se prevale il non residenziale non si può usufruire del 110%.