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Il diritto condominiale in modo concreto: il compenso dell’amministratore in caso di dimissioni o revoca

La Revoca dell’Amministratore Condominiale e la Questione del Compenso

La normativa condominiale prevede diverse disposizioni riguardanti la revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea condominiale, disciplinata dagli articoli 1129, 1130, 1131 e 1136, comma 4, del Codice civile, che stabiliscono la maggioranza necessaria per approvare tale decisione. Inoltre, le disposizioni attuative del Codice civile, in particolare gli articoli 64 e 69, integrano le regole relative alla revoca dell’amministratore.

Secondo la giurisprudenza, l’attività svolta dall’amministratore di condominio rientra nell’ambito del contratto di mandato, che si instaura tra l’amministratore stesso e i condòmini. Si specifica che le disposizioni sul mandato si applicano nel limite in cui non siano incompatibili con le normative specifiche relative alla gestione del condominio, la cui amministrazione si basa sulle decisioni prese dall’assemblea dei condòmini, in conformità all’articolo 1136 del Codice civile, e sull’esecuzione da parte dell’amministratore.

Revoca dell’Amministratore e Nomina di un Successore

Un aspetto importante riguarda l’applicabilità dell’articolo 1724 del Codice civile, che prevede la revoca tacita del mandato. La Corte Suprema ha chiarito che, in base all’articolo 1129 del Codice civile, l’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea, anche prima della scadenza annuale, senza necessità di motivazioni o giusta causa. Questo principio ha lo scopo di garantire che la gestione dei beni e dei servizi condominiali risponda costantemente agli interessi dei condòmini, permettendo all’assemblea di nominare un nuovo amministratore anche senza aver prima revocato formalmente il precedente (Cassazione, sentenza 9082/2014).

Occorre anche sottolineare che l’assemblea ha la facoltà di revocare l’amministratore e sostituirlo, anche in assenza di una giusta causa, e non solo in presenza di gravi irregolarità. È importante ricordare che l’amministratore può cessare il proprio incarico in qualsiasi momento, non solo alla scadenza annuale, ma anche in altre circostanze, in base alla propria volontà.

Il Compenso dell’Amministratore in Caso di Cessazione Anticipata

Una questione cruciale riguarda il pagamento del compenso dovuto all’amministratore quando il mandato termina prima della scadenza prevista. In queste situazioni, l’amministratore ha diritto al compenso concordato fino al momento in cui viene sostituito, come stabilito dalla Cassazione (sentenza 3588/1993). Pertanto, l’amministratore che rassegna le dimissioni ha diritto ad essere remunerato per le attività svolte fino alla nomina del successore.

In caso di revoca, il compenso dipende dalla presenza o meno di una giusta causa. Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore ha diritto a risarcimenti per i danni e al compenso per il periodo restante del mandato, in virtù dell’articolo 1725, comma 1, del Codice civile. La Corte Suprema ha stabilito che, se non vi è giusta causa, l’amministratore ha diritto al risarcimento (Cassazione, ordinanza 7874/2021).

La Determinazione del Compenso in Caso di Revoca

La questione del compenso in caso di revoca senza giusta causa resta oggetto di dibattito. Secondo alcune decisioni, il compenso dovuto per l’intero periodo del mandato deve essere comunque corrisposto (Tribunale di Bologna, sentenza 20786/2018), mentre altre sentenze si oppongono a questa interpretazione (Tribunale di Udine, sentenza 1015/2019). Tuttavia, recenti pronunce, come quella del Tribunale di Pisa (sentenza 590/2024), hanno riconosciuto all’amministratore revocato, privo di addebiti per negligenza, il diritto a un risarcimento corrispondente al compenso residuo per le mensilità rimanenti, dalla data della revoca fino alla scadenza del mandato.