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PRIVACY: VIDEOSORVEGLIANZA, DIRITTI D’ACCESSO ALLE IMMAGINI E LIMITI LEGALI.

La videosorveglianza nei condomini: regole e accesso alle immagini

L’installazione di sistemi di videosorveglianza nei condomini è una pratica sempre più diffusa per aumentare la sicurezza delle aree comuni. Tuttavia, l’accesso alle registrazioni è strettamente regolamentato per proteggere la privacy dei residenti e di chiunque venga ripreso. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento 679/2016) stabilisce principi rigorosi per la gestione dei dati personali raccolti tramite videosorveglianza.

La responsabilità del trattamento dei dati spetta ai condomini stessi, considerati contitolari del trattamento, che prendono le decisioni in assemblea. Essi devono rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, come indicato dall’articolo 5 del GDPR. L’amministratore, se designato come responsabile del trattamento, ha il compito di gestire le immagini in conformità con le normative e le decisioni dell’assemblea.

Il principio di minimizzazione dei dati

L’accesso alle immagini non è automatico, ma consentito solo in determinate circostanze legali. Il principio di minimizzazione dei dati, stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del GDPR, richiede che “i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Ciò significa che l’accesso alle registrazioni è possibile solo se strettamente necessario, giustificato da un interesse legittimo e documentato.

Pertanto, un singolo condomino non ha il diritto automatico di visionare le immagini, a meno che non sia direttamente coinvolto in un evento specifico che giustifichi la richiesta. L’articolo 15 del GDPR riconosce il diritto di accesso ai dati personali, ma solo se il richiedente è direttamente interessato dalle informazioni e nel rispetto delle finalità stabilite dal condominio.

Utilizzo per scopi difensivi

È possibile richiedere l’accesso alle immagini per scopi difensivi nell’ambito di un procedimento legale. La legge consente di ottenere le registrazioni per tutelare un diritto in sede giudiziaria, in base all’articolo 391-quater del Codice di procedura penale, che prevede che “il difensore della persona offesa o dell’indagato possa acquisire documenti, dati e informazioni da soggetti pubblici o privati utili alle indagini difensive”. In questo caso, il richiedente deve incaricare un avvocato, che può presentare una richiesta formale per ottenere una copia delle immagini. L’accesso è limitato alle sole riprese necessarie per la difesa, escludendo la visione indiscriminata delle registrazioni.

Requisiti per la richiesta scritta

L’amministratore può autorizzare l’accesso alle immagini solo se il richiedente segue una procedura specifica. La richiesta deve essere presentata per iscritto dal condomino o dal suo legale e deve includere:

  • la data e l’ora della registrazione richiesta;
  • la motivazione della richiesta;
  • una dichiarazione che attesti che le immagini richieste lo riguardano direttamente o che sono necessarie per un’indagine difensiva.

L’amministratore deve valutare l’ammissibilità della richiesta. Se conforme alla normativa, il responsabile del trattamento, designato ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, estrapola le immagini, assicurando che non vengano trattati dati eccedenti rispetto allo scopo della richiesta. Se le immagini riguardano aree comuni, devono essere adottate misure per oscurare eventuali soggetti terzi non coinvolti.

Tempi di risposta

L’amministratore deve rispondere alla richiesta entro 30 giorni, come previsto dall’articolo 12 del GDPR. In caso di rifiuto, il condomino riceverà una comunicazione scritta con le ragioni del diniego. Se la richiesta viene accolta, l’accesso alle immagini sarà consentito presso l’ufficio dell’amministratore, senza la possibilità di ottenere copie, tranne nei casi specifici previsti dalla legge, come una richiesta da parte di un avvocato per indagini difensive o da un’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nei quali casi le immagini possono essere fornite su un supporto adeguato. La divulgazione delle immagini al di fuori di questi casi potrebbe costituire un trattamento illecito dei dati personali, in violazione dell’articolo 6 del GDPR, che definisce le basi giuridiche per un trattamento lecito.

Acquisizione per indagini

L’articolo 373 del Codice di procedura penale stabilisce che, in caso di acquisizione delle immagini per indagini, deve essere redatto un verbale dettagliato con data, ora, luogo e modalità di acquisizione delle registrazioni. Questo documento garantisce la tracciabilità e la trasparenza del processo di estrapolazione delle immagini.

Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza devono essere conservate per un periodo limitato. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR stabilisce il principio di limitazione della conservazione, secondo cui “i dati personali devono essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.

Durata massima della conservazione

Le Linee Guida 3/2019 dell’EDPB e le FAQ del Garante Privacy del 2020 indicano che il periodo massimo di conservazione delle immagini è generalmente di 7 giorni, che si riduce a 72 ore in presenza di un dipendente, in base all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Eventuali estensioni possono essere concesse solo per esigenze specifiche, come un’indagine in corso, e devono essere adeguatamente documentate.

L’amministratore è inoltre tenuto ad adottare misure di sicurezza adeguate per garantire che l’accesso alle immagini sia controllato e riservato ai soli soggetti autorizzati. L’articolo 32 del GDPR impone l’adozione di “misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”, tra cui l’uso di sistemi di autenticazione con credenziali univoche, la protezione dei dati tramite crittografia e la registrazione degli accessi per prevenire usi impropri delle informazioni raccolte.

Principali modifiche apportate:

  • Riformulazione delle frasi: Molte frasi sono state riscritte utilizzando una struttura diversa e un vocabolario alternativo.
  • Uso di sinonimi: Sono stati utilizzati sinonimi per sostituire parole e frasi, mantenendo lo stesso significato.
  • Riorganizzazione del testo: Alcune parti del testo sono state riorganizzate per migliorare la fluidità e la leggibilità.
  • Semplificazione del linguaggio: In alcuni punti, il linguaggio è stato semplificato per renderlo più accessibile.
  • Maggiore enfasi sulla responsabilità dei condomini: È stato chiarito il ruolo dei condomini come contitolari del trattamento dei dati.
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BUONE FESTE!!!

Tutto il nostro staff vi augura un Sereno Natale e un nuovo Anno ricco di successi e soddisfazioni!

Grazie per averci scelto: continueremo ad impegnarci per offrirvi il meglio anche nel 2025.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti voi!

 

Lo Staff.

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Opportunità e rischi delle tele-assemblea in condominio.

La pandemia ha indotto l’intera popolazione ad adeguarsi ad una evoluzione rapida nell’uso dei sistemi informatici, in modo da eliminare la barriera delle distanze e di poter procedere nella vita quotidiana ad espletare funzioni importanti e non procrastinabili, senza andare contro i protocolli anticovid. Sono state legittimate e normate le esigenze di società, cooperative e associazioni che interagiscono nella realtà pubblica, le quali sono state autorizzate subito, nel corso del primo periodo pandemico, allo svolgimento delle assemblee in forma del tele-assemblee.

Per i condomini, i quali godono di una discreta autonomia gestionale, ma le cui urgenze hanno dettato la necessità di ricorrere ad una valida alternativa alle assemblee in presenza, la quale resta comunque la prima opzione.

L’INTRODUZIONE DELLE ASSEMBLEE DA REMOTO NEL CODICE

Il legislatore ha apportato modifiche all’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ovvero alla norma di legge che disciplina le modalità di convocazione dell’assemblea condominiale. Determinante la modifica al CC da parte del legislatore, atteso che il tribunale di Bergamo, ha stabilito che l’assemblea convocata in modalità di videoconferenza prima dell’entrata in vigore del Dl 14/08/2020 n. 104 è viziata in origine e le relative delibere assunte sono annullabili.

L’APPROVAZIONE A MAGGIORANZA (PER TESTE)

L’esclusione della previsione regolamentare si è resa necessaria al fine di evitare ricorsi in assenza di previsione, richiamando il solo dettato legislativo in modo da rendere fruibile nell’immediato con la semplice maggioranza dei condòmini. Con la previsione della modalità telematica espressamente indicata nell’avviso di convocazione, dove vengono indicati le modalità di accesso e collegamento, a cui sarà possibile accedere con le credenziali e password, in modo da garantire ai condòmini la possibilità di partecipare alla riunione a distanza. Nel silenzio di legge, è possibile presumere che ci sia la modalità mista di tenuta dell’assemblea condominiale, considerando però che il luogo dell’assemblea non può essere virtuale e deve essere comunque data indicazione di una sede fisica di svolgimento dell’assemblea.

LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL PRESIDENTE

Oltre al consenso della maggioranza dei condòmini, la quale è importante. Il nuovo comma 6 dell’art. 66 disposizioni attuative impone la sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell’adunanza, considerandolo un requisito di forma, la cui assenza potrebbe anche essere censurata in base all’art. 1137 del CC, cioè potrebbe rendere la delibera annullabile.

Premesso ciò, il legislatore ha previsto che “in tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le stesse formalità previste per la convocazione. Secondo una prima lettura, il presidente e il segretario, dovrebbero stare in un unico posto fisico, ma non necessariamente potendo operare entrambi da remoto: in questo punto di vista, il presidente dirigerà la discussione e detterà al suo segretario l’esito delle votazioni. 

GESTIONE PRIVACY

La chiusura del verbale avviene previa firma da parte delle due persone chiamati ad assumere le vesti delle due figure cardine nei lavori assembleari. Secondo l’art. 66, dopo la sottoscrizione, l’amministratore sarà tenuto, in caso di video-assemblea, a trasmettere il verbale a tutti i condòmini con le stesse modalità previste per la convocazione. Tutti i condòmini saranno tenuti a fornire un’email e un numero di telefono con cui contattarli in caso di problemi tecnici durante la tele-assemblea, il tutto senza che gli altri condòmini entrino in possesso degli stessi dati.

Dopo che l’amministratore abbai ottenuto i consensi da parte dei condòmini, il condomino dovrà fare l’autenticazione e accettare le condizioni relative al trattamento dei dati. Successivamente, il condomino dovrà confermare la propria presenza nell’apposito “registro delle presenze” indicato in piattaforma.. Esaurite le verifiche preliminari e la regolarità dell’accesso di ognuno, i condòmini potranno accedere alle stanze virtuali per dialogare sui temi oggetto di discussione.

I COMPITI DELL’AMMINISTRATORE

Per garantire a tutti una partecipazione nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, sarebbe opportuno che l’amministratore informasse tutti di tutte le regole da rispettare nella nuova modalità di tele-assemblea. L’amministratore dovrebbe gestire la stanza virtuale e il collegamento; ha il compito di vigilare che tutti rispettino le regole di questa nuova modalità.

In caso di problemi tecnici, sarebbe opportuno sospendere la conversazione fino al ripristino del collegamento, in queste situazioni che l’amministratore dovrebbe contattare il condòmini attraverso il recapito telefonico. La riunione dovrebbe essere registrata dall’amministratore solo per avere certezza e riscontro di quanto accaduto al fine di gestire eventuali richieste di accesso o contestazioni. La registrazione video di tale incontro virtuale sembra consentita, anche se il Garante della Privacy, per le riunioni in presenza, l’aveva ammessa solo con il consenso degli interessati. Ma qui si tratta di divulgare un documento solo ai fini dell’esercizio di un diritto in via giudiziaria che, ai sensi del Codice della privacy, consente ad ottenere la verbalizzazione senza il consenso dell’interessato.

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