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Opportunità e rischi delle tele-assemblea in condominio.

La pandemia ha indotto l’intera popolazione ad adeguarsi ad una evoluzione rapida nell’uso dei sistemi informatici, in modo da eliminare la barriera delle distanze e di poter procedere nella vita quotidiana ad espletare funzioni importanti e non procrastinabili, senza andare contro i protocolli anticovid. Sono state legittimate e normate le esigenze di società, cooperative e associazioni che interagiscono nella realtà pubblica, le quali sono state autorizzate subito, nel corso del primo periodo pandemico, allo svolgimento delle assemblee in forma del tele-assemblee.

Per i condomini, i quali godono di una discreta autonomia gestionale, ma le cui urgenze hanno dettato la necessità di ricorrere ad una valida alternativa alle assemblee in presenza, la quale resta comunque la prima opzione.

L’INTRODUZIONE DELLE ASSEMBLEE DA REMOTO NEL CODICE

Il legislatore ha apportato modifiche all’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ovvero alla norma di legge che disciplina le modalità di convocazione dell’assemblea condominiale. Determinante la modifica al CC da parte del legislatore, atteso che il tribunale di Bergamo, ha stabilito che l’assemblea convocata in modalità di videoconferenza prima dell’entrata in vigore del Dl 14/08/2020 n. 104 è viziata in origine e le relative delibere assunte sono annullabili.

L’APPROVAZIONE A MAGGIORANZA (PER TESTE)

L’esclusione della previsione regolamentare si è resa necessaria al fine di evitare ricorsi in assenza di previsione, richiamando il solo dettato legislativo in modo da rendere fruibile nell’immediato con la semplice maggioranza dei condòmini. Con la previsione della modalità telematica espressamente indicata nell’avviso di convocazione, dove vengono indicati le modalità di accesso e collegamento, a cui sarà possibile accedere con le credenziali e password, in modo da garantire ai condòmini la possibilità di partecipare alla riunione a distanza. Nel silenzio di legge, è possibile presumere che ci sia la modalità mista di tenuta dell’assemblea condominiale, considerando però che il luogo dell’assemblea non può essere virtuale e deve essere comunque data indicazione di una sede fisica di svolgimento dell’assemblea.

LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL PRESIDENTE

Oltre al consenso della maggioranza dei condòmini, la quale è importante. Il nuovo comma 6 dell’art. 66 disposizioni attuative impone la sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell’adunanza, considerandolo un requisito di forma, la cui assenza potrebbe anche essere censurata in base all’art. 1137 del CC, cioè potrebbe rendere la delibera annullabile.

Premesso ciò, il legislatore ha previsto che “in tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le stesse formalità previste per la convocazione. Secondo una prima lettura, il presidente e il segretario, dovrebbero stare in un unico posto fisico, ma non necessariamente potendo operare entrambi da remoto: in questo punto di vista, il presidente dirigerà la discussione e detterà al suo segretario l’esito delle votazioni. 

GESTIONE PRIVACY

La chiusura del verbale avviene previa firma da parte delle due persone chiamati ad assumere le vesti delle due figure cardine nei lavori assembleari. Secondo l’art. 66, dopo la sottoscrizione, l’amministratore sarà tenuto, in caso di video-assemblea, a trasmettere il verbale a tutti i condòmini con le stesse modalità previste per la convocazione. Tutti i condòmini saranno tenuti a fornire un’email e un numero di telefono con cui contattarli in caso di problemi tecnici durante la tele-assemblea, il tutto senza che gli altri condòmini entrino in possesso degli stessi dati.

Dopo che l’amministratore abbai ottenuto i consensi da parte dei condòmini, il condomino dovrà fare l’autenticazione e accettare le condizioni relative al trattamento dei dati. Successivamente, il condomino dovrà confermare la propria presenza nell’apposito “registro delle presenze” indicato in piattaforma.. Esaurite le verifiche preliminari e la regolarità dell’accesso di ognuno, i condòmini potranno accedere alle stanze virtuali per dialogare sui temi oggetto di discussione.

I COMPITI DELL’AMMINISTRATORE

Per garantire a tutti una partecipazione nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, sarebbe opportuno che l’amministratore informasse tutti di tutte le regole da rispettare nella nuova modalità di tele-assemblea. L’amministratore dovrebbe gestire la stanza virtuale e il collegamento; ha il compito di vigilare che tutti rispettino le regole di questa nuova modalità.

In caso di problemi tecnici, sarebbe opportuno sospendere la conversazione fino al ripristino del collegamento, in queste situazioni che l’amministratore dovrebbe contattare il condòmini attraverso il recapito telefonico. La riunione dovrebbe essere registrata dall’amministratore solo per avere certezza e riscontro di quanto accaduto al fine di gestire eventuali richieste di accesso o contestazioni. La registrazione video di tale incontro virtuale sembra consentita, anche se il Garante della Privacy, per le riunioni in presenza, l’aveva ammessa solo con il consenso degli interessati. Ma qui si tratta di divulgare un documento solo ai fini dell’esercizio di un diritto in via giudiziaria che, ai sensi del Codice della privacy, consente ad ottenere la verbalizzazione senza il consenso dell’interessato.

Informazioni utili

Molte banche frenano gli acquisti – condomini e aziende in stand-by.

Il portale di Poste Italiane dedicato alla cessione dei bonus casa ha annunciato ai suoi clienti il blocco dei servizi con “Si informa che la piattaforma per il servizio di acquisto di crediti d’imposta non è attiva.”

L’art. 28 del decreto Sostegni-ter ha avuto un impatto devastante sul mercato delle cessioni dei bonus e a testimoniarlo è il messaggio che si trova nel portale di Poste Italiane. Il provvedimento è andato in vigore il 27/07 ma già il 24/01 circolava pessimismo sulla possibilità che le banche avrebbero avuto assorbire crediti con le nuove regole. Il problema è legato alla capienza fiscale: i crediti acquisiti attraverso le cessioni possono essere utilizzati solo in compensazione. Superato il plafond, vanno perduti. Mentre il provvedimenti veniva pubblicato, qualche istituto stava facendo i calcoli, scoprendo di aver sforato il plafond.

Istituti come Unicredit e Intesa San Paolo hanno confermato le cessioni dei crediti, ma molti atri si sono mossi in modo diverso. Se qualche banca ha bloccato l’apertura di nuove pratiche, qualche altra sta andando avanti ma teme che la mancata possibilità di cessione tra banche dello stesso gruppo limiti le singole BCC rispetto alla potenzialità dell’intero gruppo. Ciò significa che senza cessioni diventerà impossibile fare le operazioni di compensazione interna che massimizzavano la capienza fiscale.

Anche soggetti che lavorano con le imprese hanno bloccato i loro servizi. Al di là delle posizioni ufficiali, sono molti gli istituti di credito che stanno fermando/rallentando tutto, in attesa che le regole vengano chiarite.

Privacy

Telemarketing selvaggio – diritto di opposizione e difesa del professionista.

Il regolamento UE 16/679 dispone a favore dell’interessato dei diritti, tra cui quello previsto dall’art. 24 GDPR: “Diritto di Opposizione”. Dove:

  • n.2: “qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto”.
  • n.3: “qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità”.

LA RIFORMA

Sono state adeguate le disposizioni attuative alle novelle introdotte dal decreto-legge 8/10/2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/12/2021 n. 205. In particolare, attraverso la modifica normativa apportata con il decreto Capienze si è estesa anche alle chiamate automatiche il divieto di contattare i numeri presenti nel registro pubblico delle opposizioni.

Il REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI (Rpo) è stato istituito con il Dpr 178/2010 ed è stato successivamente aggiornato con il Dpr 149/2018. E’ un servizio gratuito per l’utente e permette al cittadino di opporsi all’uso per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono  di cui si è intestatari, nonché degli indirizzi di posta associati, da parte degi operatori che svolgono attività di marketing tramite telefono e/o posta cartacea. A seguito, la legge 5/2013 ha esteso l’ambito di applicazione del Rpo a tutti i numeri riservati, inclusi i cellulari, prevedendo, in seguito all’iscrizione al servizio, anche l’annullamento dei consensi al telemarketing precedentemente conferiti dai cittadini, oltre al divieto di cessione dei nuovi consensi a terzi.

Ciò significa che i consumatori potranno opporsi sia alle ricezione delle chiamate indesiderate tramite operatore, sia alla ricezione delle chiamate effettuate con l’uso di sistemi automatizzati. L’iscrizione al Rpo comporterà la revoca dei precedenti consensi espressi dai consumatori in modo da evitare i continui abusi. La violazione dei diritto di opposizione degli utenti comporterà l’applicazione di sanzioni specifiche.

Dopo l’iscrizione del numero di telefono al Rpo, le imprese di telemarketing avranno alcuni giorni per la registrazione della richiesta ed evitare di effettuare delle chiamate promozionali. In caso di violazione si ha una sanzione dai 30.000 ai 180.000 euro. E’ previsto un termine più lungo (fino ai 30gg) per le società con cui era stato inizialmente stipulato un contratto poi disdetto.

Da ciò non rientra nella fattispecie il numero del professionista “aziendale” sia quello fisso che mobile. Se questa è la logica, si potrebbe ipotizzare che diverso sarebbe in caso di uso promiscuo del numero fiso di telefonia da parte del professionista. In questo caso, posto l’uso anche “privato” del numero di telefono, nulla osterebbe ad iscriverlo all’interno del registro ed evitare di ricevere chiamate indesiderate.

E’ diverso ancora il caso si un numero di telefono estratto dall’albo o pubblicato su internet. Se si telefona a un professionista per porre un nuovo piano tariffario per il telefono aziendale, occorre fare i conti con il provvedimento del Garante della Privacy del 29/09/2011. Il quale ha fissato dei argini a favore dei professionisti contro le chiamate indesiderate. L’utenza di questi risulta facilmente rintracciabile in rete in quanto vi è l’obbligo di diffusione finalizzato a consentire agli utenti di rintracciare i singoli professionisti o di verificare la loro permanenza in attività. In questa situazione il dato si potrà trovare nell’elenco degli iscritti messi a disposizione dall’albo o dall’associazione di categoria relativa a professione non riconosciuta, secondo il Garante, non legittima l’uso del telefono per le finalità commerciali o per le ricerche di mercato.

La libera consultabilità dei numeri telefonici che si trovano in internet in tali elenchi non è un consenso a ricevere telefonate promozionali. Secondo il Garante, la diffusione online dell’albo degli avvocati non ha la scopo di favorire l’attività di telemarketing ma quella della trasparenza degli elenchi.

Occorre tenere presente il principio generale della finalità del trattamento che va inteso in senso molto restrittivo. La diretta rispondenza, secondo l’Authority, è intesa come riservata a quella categoria professionale specifica del prodotto o servizio promosso con il telefono. Altrimenti, il professionista può opporsi anche laddove il numero in questione sia esclusivamente collegato all’attività professionale svolta.

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