L’art. 1129 del Codice Civile, stabilisce che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno specifico conto corrente , postale o bancario, intestato al condominio”. L’amministratore non è in grado di pagare con danaro contanti i fornitori condominiali a mente degli articoli 25bis e ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.
Non bisogna dimenticare che per l’amministratore condominiale la “possibilità di confusione tra patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini” è motivo di revoca del mandato. La trasparenza gestionale impone la tracciabilità di tutti i movimenti, in entrata e in uscita, che interessano il condominio negli edifici.
Dal 1° gennaio 2022, questa soglia si è abbassata a mille euro. Appare utile ricordare strumenti alternativi al contante e sono:
- assegno;
- bonifico;
- addebito diretto;
- carte di pagamento;
- servizi di pagamento via internet o su dispositivi portatili.
Questa norma era già stata prevista dal 2019 dalla legge n. 157/2019, che era andato a modificare l’art. 49 del Dlgs 231/3007.
Ciò significa che l’amministratore non potrà più accettare contanti dai condomini per il pagamento delle quote condominiali per importi superiori a mille euro.
Allo stesso modo, l’amministratore non potrà più pagare in contanti i professionisti che prestano attività d’opera intellettuale in favore del condominio, a fronte di parcelle superiori a mille euro. Sarà possibile frazionare i pagamenti superiori a mille usando pagamenti tracciabili per la parte oltre mille euro, ma la soglia massima del contante rimane 999 euro.
Infine, in caso la violazione della orma comporterà l’applicazione di sanzioni in capo agli autori, correnti da un minimo mille euro; mentre è prevista la sanzione da 3.000 a 15.000 euro per chi non comunica la violazione pur essendo tenuto a farlo.