Informazioni utili

Dal 1 Gennaio 2022 il limite dei contanti è sceso a 1000euro.

L’art. 1129 del Codice Civile, stabilisce che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno specifico conto corrente , postale o bancario, intestato al condominio”. L’amministratore non è in grado di pagare con danaro contanti i fornitori condominiali a mente degli articoli 25bis e ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Non bisogna dimenticare che per l’amministratore condominiale la “possibilità di confusione tra patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini” è motivo di revoca del mandato. La trasparenza gestionale impone la tracciabilità di tutti i movimenti, in entrata e in uscita, che interessano il condominio negli edifici.

Dal 1° gennaio 2022, questa soglia si è abbassata a mille euro. Appare utile ricordare strumenti alternativi al contante e sono:

  • assegno;
  • bonifico;
  • addebito diretto;
  • carte di pagamento;
  • servizi di pagamento via internet o su dispositivi portatili.

Questa norma era già stata prevista dal 2019 dalla legge n. 157/2019, che era andato a modificare l’art. 49 del Dlgs 231/3007.

Ciò significa che l’amministratore non potrà più accettare contanti dai condomini per il pagamento delle quote condominiali per importi superiori a mille euro.

Allo stesso modo, l’amministratore non potrà più pagare in contanti i professionisti che prestano attività d’opera intellettuale in favore del condominio, a fronte di parcelle superiori a mille euro. Sarà possibile frazionare i pagamenti superiori a mille usando pagamenti tracciabili per la parte oltre mille euro, ma la soglia massima del contante rimane 999 euro.

Infine, in caso la violazione della orma comporterà l’applicazione di sanzioni in capo agli autori, correnti da un minimo mille euro; mentre è prevista la sanzione da 3.000 a 15.000 euro per chi non comunica la violazione pur essendo tenuto a farlo.

 

Informazioni utili

Potere di Spesa dell’Amministratore

Ratifica.

L’assemblea di condominio può accettare le spese fatte dall’amministratore, che siano ordinarie e/o straordinarie, senza un autorizzazione anticipato purché non siano voluttuarie o gravose.

Rimborso.

L’articolo 1134 del Codice Civile consente il rimborso al condominio delle spese sostenute senza autorizzazione solo in caso di urgenza. Mentre l’articolo successivo, nonché il 1135, non contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti dall’amministratore nell’interesse comune.

Polizza Assicurativa.

E’ configurabile la ratifica del contratto di assicurazione del condominio stipulato dall’amministratore, qualora il premio sia stato regolarmente pagato all’assicuratore con approvazione annuale da parte dell’assemblea dei rendiconti di spesa.

Approvazione Indiretta

L’approvazione dell’azione dell’amministratore può emergere anche dal fatto che l’assemblea condominiale abbia approvato il consuntivo che esponeva la spesa, senza una specifica deliberazione né preventiva esposizione della questione.

Inerenza

Unico limite della spesa dell’amministratore è collegata alla gestione condominiale. Il che significa che se la delibera dell”assemblea dei condomini ratifichi una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale la stessa va considerata nulla, non annullabile.

SuperBonus

Non solo SuperBonus – I bonus edilizi nel 2022

Con la legge di Bilancio 2022 si è cercato di armonizzare le diverse detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia seppur prevedendo proroghe differenti. Il SuperBonus del 110% è quello con maggior interesse da parte della comunità condominiale, ma da punto di vista temporale è quello che richiede più impegno nonostante ci siano state le ultime semplificazioni procedurali. 

Consigli ai condòmini per evitare problemi nell’accesso ai bonus:

  • Avvalersi di un amministratore competente e professionista che sappia come informare l’assemblea e rapportarsi con le diverse figure coinvolte;
  • Far verificare ad un avvocato specializzato in materia condominiale, nominato dall’assemblea, i vari contratti da sottoscrivere in modo da verificare che non siano svantaggiosi o anche dannosi per gli interessati.

Non c’è solo il superbonus.

Dove non si riesca ad usufruire del superbonus 110% principalmente a causa dell’impossibilità di raggiungere un’adeguata riqualificazione tramite superamento delle due classi energetiche, ci si può approcciare alla ristrutturazione dell’edificio abbinando almeno altri due “bonus” che consentono di ottenere ugualmente importanti vantaggi, l’unico problema è che attualmente la loro scadenza è prevista per il 2022.

Tra gli abbinamenti possibili da evidenziare:

  • Bonus facciate con detrazione scesa al 60% con scadenza al 31 dicembre 2022;
  • Abbattimento delle barriere architettoniche con detrazione fiscale prevista del 75% e scade il 31 dicembre 2022. 

La combinazione di queste due detrazioni fiscali consente di ristrutturare in buona parte l’esterno e l’interno di un edificio ma è possibile anche apportare delle migliorie per una gestione intelligente della propria abitazione tramite automazione degli impianti.

PRINCIPALI BONUS:

  • Superbonus 110%;
  • Ecobonus semplice 2022 50% – 65% – 70% – 75%;
  • Bonus ristrutturazioni 50%;
  • Bonus facciate 60%;
  • Bonus abbattimento architettoniche 75%;
  • Bonus giardini 36%;
  • Bonus mobili 50%;
  • Bonus idrico – contributo fino a 1.000euro per le spese relative alla sostituzione di rubinetti e sanitari.

Per evitare e prevenire le frodi tramite i bonus edilizi le nuove regole entrate in vigore con il decreto Antifrode e riprese nella manovra di Bilancio 2022, prevedono per chi sceglie di usare lo sconto fattura o la cessione del credito l’obbligo sia del visto di conformità, che dell’asseverazione tecnica per la congruità dei prezzi questo per tutte le agevolazioni fiscali elencate che possono usufruire delle due opzioni.

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